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COMPETENZE

CONTI CORRENTI
La matematica è un’opinione? A volte sì, quando si ha a che fare con le banche. Fatto sta che i conteggi effettuati dalle stesse sono spesso inquinati da anatocismo, usura ab origine, applicazione di commissioni non pattuite in maniera corretta e quindi non dovute. Ancora, può essere necessario riformulare i conteggi ai sensi del Testo Unico Bancario quando le clausole contrattuali sono affette da indeterminatezza.
Ecco perché, quando la Banca (o una finanziaria dopo la cessione del credito) chiede il rientro immediato da un fido di conto, è utile anche verificare i conteggi: può essere che il debito sia minore o addirittura inesistente.

PHISHING, ATTACCHI INFORMATICI, CLONAZIONI, TRUFFE INFORMATICHE
Purtroppo è sempre più frequente essere vittime di truffe digitali. La tempestività di azione di difesa è fondamentale: deve essere immediatamente sporta una denuncia penale, possibilmente alla Polizia Postale e con l’aiuto di un legale, a seguire poi il disconoscimento delle operazioni presso la propria banca e la richiesta di immediato rimborso alla Banca. Eh sì, la banca deve rispondere anche se il truffatore è un soggetto terzo.
Infatti ci sono delgi obblighi di comportamento che le banche sono tenute ad attuare: ad una anomalia nella operatività del cliente corre l’obbligo per l’intermediario di rilevarla e di bloccarla, con la predisposizione di sistemi automatici di blocco dell’operazione non in linea, appunto, con l’operatività di conto corrente del proprio cliente.
La normativa applicabile al caso prevede che la banca debba “ assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall’utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo…”. In caso di disconoscimento di un’operazione da parte dell’utilizzatore di strumenti di pagamento, è onere della banca “provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione. Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, è la banca a dover provare che l’utente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu’ degli obblighi di diligente custodia delle chiavi di accesso. Quindi, l’intermediario deve rimborsare immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione medesima e solo dopo la prova della sua colpa grave la banca potrà chiedere la restituzione.

SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI
La segnalazione alle Centrali Rischi devono essere effettuate correttamente e riflettere in maniera veritiera la situazione esistente.
Le banche e le società finanziarie sono responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla CR. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l’interessato deve rivolgersi direttamente all’intermediario che è tenuto a cancellare e correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.
Il singolo intermediario deve segnalare in CR i crediti (non classificati in sofferenza) quando il cliente è indebitato per un ammontare complessivo di almeno 30.000 euro. Lo stesso vale per le garanzie. Le sofferenze devono invece essere segnalate se l’importo è superiore a 250 euro.
Se la Banca sbaglia – e purtroppo succede- si può chiedere un risarcimento dei danni: infatti è evidente a tutti che la segnalazione errata del proprio nominativo in una delle Centrali di Rischio può mettere a repentaglio l’intero sistema creditizio dell’impresa, per l’effetto cascata che si produce.

Nel caso in cui, all’atto della sua presentazione, la cambiale o l’assegno non vengano pagati, il mancato pagamento può essere contestato con atto formale, la levata del protesto, come previsto dall’art. 51 della legge cambiaria.
Tuttavia, per la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico (che ha sostituito il Bollettino dei Protesti) è necessario effettuare alcune procedure, diverse tra l’una e l’altra categoria.

INVESTIMENTI
Hai effettuato un investimento ma purtroppo le cose non sono andate bene. C’è qualcosa da fare per recuperare la perdita?
Io non sono una consulente finanziaria, quindi non posso verificare se il titolo consigliato era in sé buono o no. Però posso verificare se la banca o l’intermediario finanziario hanno svolto il loro lavoro per bene, ossia se hanno rispettato tutti gli obblighi di comportamento imposti loro dalla legge. E, in caso contrario, chiedere il risarcimento del danno. Le norme sono contenute nel Testo Unico Finanziario (TUF) e nei relativi regolamenti di attuazione. Si inizia con la richiesta di documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB (Testo Unico Bancario) e poi si esaminano. Si presenta quindi un reclamo formale e, qualora non si riesca a trovare una soluzione transattiva, c’è la possibilità di ricorrere all’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario) o al Tribunale competente.

DIAMANTI DA INVESTIMENTO
Qualche anno fa, alcune Banche hanno subdolamente proposto l’acquisto di diamanti ai loro clienti, spacciandoli per investimenti sicuri e redditizi. Purtroppo, le due società che li piazzava per il tramite del circuito bancario sono fallite. Nessuno riusciva più quindi a liquidare le pietre, mancando l’unico canale di vendita rappresentato dalle stesse società. Le banche hanno tentato di sottrarsi alla loro responsabilità, ma è stato possibile recuperare la perdita: si è dovuto proporre processo civile, ma alla fine i Giudici hanno stabilito che le banche avevano responsabilità perché avevano indotto l’acquisto grazie alla fiducia che i clienti riponevano nella loro consulenza. Quindi sono state condannate a pagare.

BUONI POSTALI
La questione dei buoni è abbastanza complessa: per riassumere, basti dire che i conteggi effettuati dalle Poste al momento della loro scadenza sono quasi sempre inferiori a quello che invece sarebbe dovuto al riscossore: ciò, sia per una non corretta applicazione della tassazione sugli interessi sia per una non corretta interpretazione su alcune norme che hanno, nel tempo, variato i tassi di interesse applicabili, con l’apposizione di un timbro a tergo del buono stesso.
Polizze Index linked e united linked.
Alcune polizze assicurative possono rivestire, nella sostanza, le caratteristiche di un vero e proprio investimento, anche se formalmente si tratta di prodotti appunto assicurativi. I rischi del loro rimborso alla scadenza costituiscono gli elementi fondamentali per tale valutazione. Se così è, chi li propone deve sottostare agli obblighi di comportamento del TUF, pena la responsabilità per inadempimento e quindi il risarcimento del danno.

DERIVATI
Si tratta di prodotti finanziari nati con una funzione di copertura dai rischi di oscillazione dei tassi variabili. Purtroppo, le banche hanno abusato di essi in un’ottica speculativa di loro guadagno e li hanno fatti stipulare anche quando era praticamente certo che non ve ne fosse bisogno: il problema è che, in questi casi, il differenziale a favore della banca e a debito del cliente era talmente alto da provocare crisi gravissime al singolo cliente se non addirittura il default delle aziende.
È stato possibile per numerosi miei clienti farsi risarcire, dimostrando in giudizio tutto ciò.

FIDEIUSSIONE
Negli anni le banche italiane facevano sottoscrivere dei contratti di fideiussione su moduli-tipo, redatti in maniera uguale: in essi, erano previste delle deroghe alle norme del codice civile, ovviamente a favore delle banche. Questo “cartello” era stato in precedenza sanzionato e sulla base di questa sanzione, tutte le fideiussioni sembravano nulle perché in violazione della normativa antitrust.
Le Sezioni Unite n. 41994/2021 hanno invece poi stabilito che le clausole delle fideiussioni riproduttive di intese anticoncorrenziali sono affette da nullità solo parziale: solo le clausole incriminate (la 2, la 6 e la 8 dei moduli) sono nulle e dunque inefficaci, anche se la fideiussione rimane pienamente efficace e valida per il resto.
Una delle più importanti è la clausola n. 6, ossia quella che esonerava la banca dal rispetto del termine dell’art. 1957: a causa della nullità dell’esonero,.o la Banca dimostra di aver proposto le sue istanze (giudiziali o stragiudiziali) entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, oppure non può valersi sul fideiussore. In pratica, il fideiussore può eccepire l’operatività del termine di decadenza cui è onerata la banca, ed eventualmente liberarsi dall’obbligo.

MUTUI
Sono tantissime le condizioni e le variabili che possono giustificare una difesa da parte di un mutuatario: si può e si deve controllare se i tassi pattuiti sono “determinati” (….), se il TAEG è all’interno del tasso soglia usuraio, se il mutuo può essere notificato come “titolo esecutivo ” oppure se esso costituisca un CD “mutuo condizionato”, che impone di essere inserito in un decreto ingiuntivo prima di poterlo utilizzare come titolo per un pignoramento, ad esempio.
Ancora, si può valutare se il piano di ammortamento (specie quello c.d. alla francese) non nasconda forme subdole di anatocismo con conseguente rischio di usura.
Conoscere tutte queste eventuali criticità può dare al cliente un’arma importante per una rinegoziazione o una difesa in un’opposizione ad una esecuzione immobiliare, ad esempio.

EURIBOR
La Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013 ha accertato una manipolazione dell’Euribor da parte di un gruppo di banche all’atto della comunicazione dei dati.
Da ciò consegue che la fissazione del tasso Euribor nei mutui stipulati nel periodo settembre 2005-maggio 2008 è da considerarsi nulla, in quanto oggetto di manipolazione, appunto.
La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali: ciò, anche se la banca mutuante non ha preso parte all’intesa vietata.
La nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta, secondo la consolidata giurisprudenza, la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi parametrici all’Eurib9r e la conseguente applicazione, in suo luogo, del tasso legale, di molto inferiore.

CONTRATTUALISTICA
Assisto aziende e privati nello studio, predisposizione e assistenza alla stipula di contratti commerciali (solo a titolo di esempio, locazione, leasing, appalto, contratto d’opera, contratti atipici, anche misti, cessione d’azienda, transazione, compravendita, scrittura a margine di altro atto): talvolta solo come consulente, evidenziando criticità nelle bozze predisposte da controparte, ma molto più spesso redigendo ex novo contratti in contraddittorio con controparte.

FALLIMENTO
Sempre più spesso è necessario presentare domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento. La domanda è tempestiva quando viene presentata, con modalità particolari, entro trenta giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento. È importante conoscere se il proprio credito è assistito da privilegio oppure se è semplicemente chirografario.
A volte succede di non ricevere la comunicazione del Curatore riguardo la data dell’udienza di verifica: ad esempio, quando l’azienda fallita non ha inserito il creditore tra i propri registri contabili oppure quando il curatore non riesce a recuperare tutti i documenti dell’azienda fallita. In questi casi, è possibile presentare una domanda cd. tardiva che, sostanzialmente, non comporta la perdita di alcun diritto ad essere ammesso, ma va ovviamente motivata. Ancora, può essere importante difendersi da un’azione revocatoria proposta dal curatore.

DIRITTI CONSUMATORI
Tutelo i consumatori nei loro diritti previsti nel cosiddetto Codice del Consumo (Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206, da ultimo modificato con L. 23.12.2021 n. 238)
Ad esempio: predispongo lettere di recesso dai contratti conclusi fuori dai locali commerciali, spesso con relativa denuncia-querela per truffa; richiedo danni per vacanze rovinate, oppure per bollette di acqua e luce “gonfiate” o derivanti da malfunzionamento; denuncio e richiedo risarcimento per le società che promuovono pratiche commerciali scorrette, ecc.