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PIGNORAMENTI ED ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI: QUANDO LA BANCA SBAGLIA IL TIRO ed IL DEBITORE PUO’ DIFENDERSI

La legge dice che, prima di procedere all’esproprio di un bene immobile, bisogna notificare al debitore il ‘titolo esecutivo’, cioè la fonte ufficiale che consacra il diritto di credito,  e il ‘precetto’, ossia l’ultima intimazione a pagare pena l’espropriazione, appunto.

Normalmente il titolo è una sentenza. Tuttavia, se il mutuo fondiario è stato accompagnato dalla materiale consegna o messa a disposizione della somma, per legge anche il contratto di mutuo è ‘titolo esecutivo’.

Ciò perché il notaio ‘certifica’ con lo stesso grado di potenza del giudice, quanto avviene in sua presenza. Così le Banche normalmente non fanno alcun controllo e procedono solo con la semplice notifica del contratto di mutuo e del precetto, e danno il via al processo di espropriazione.

Senonché nella prassi è assai frequente che i soldi non entrino immediatamente nella immediata e libera disponibilità del soggetto al momento della stipula del contratto, ma in un momento successivo, dopo la stipula. Oppure che le somme vengano vincolate.

mutuo condizionato

Si parla in questo caso di ‘mutuo condizionato’, cioè sottoposto ad una determinata condizione. Ciò succede, quando nel contratto di mutuo troviamo scritto ad esempio ‘La parte mutuataria autorizza sin d’ora la Banca a ordinare l’accreditamento dell’importo netto del mutuo sul conto corrente bancario n. tal dei tali ad essa intestato, aperto presso la filiale tal dei tali della Banca stessa’.